È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità. È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla docu- mentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di ± 5 %. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovuti al processo di lavorazione o ancora dalle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del suo camper. Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio: Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita: Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia: Tolleranza ammissibile per legge di ± 5 %: 2.900 kg 2.755 a 3.045 kg 145 kg L’intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni disposizione interna nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto. Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di ± 5 % vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del suo veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata sia a lei che al concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del suo veicolo rispetto ai valori teorici. 3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE AMMESSI / MASSA DEI PASSEGGERI Il numero massimo dei posti a sedere ammessi durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere ammessi. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch’essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere ammessi, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: 3 x 75 kg = 225 kg. L’indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per li dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio. Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamenti speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali. 4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare, optional) vengono denominati insieme massa effettiva del veicolo. A massa effettiva per il suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che le viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo. Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di ± 5 % (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.
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